Quattordicesima mensilità
Con la pensione di luglio 2026 l’INPS erogherà la quattordicesima mensilità, nota anche come “somma aggiuntiva”, a circa 2,7 milioni di pensionati, di cui 130 mila appartenenti alla gestione pubblica. Si tratta di un sostegno economico destinato ai pensionati con redditi medio-bassi che rispettano precisi requisiti di età, contribuzione e reddito.
La quattordicesima viene riconosciuta automaticamente dall’INPS nella maggior parte dei casi, senza necessità di presentare domanda. Tuttavia, chi ritiene di averne diritto ma non la riceve può richiederne il riconoscimento attraverso una domanda di ricostituzione reddituale. Ma chi ha diritto alla quattordicesima?
La somma aggiuntiva spetta ai titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente, pubblico o privato, e da lavoro autonomo, purché la pensione sia a carico dell’INPS e siano soddisfatti contemporaneamente tre requisiti: anagrafico, contributivo e reddituale.
Per ricevere il pagamento a luglio è necessario aver compiuto almeno 64 anni entro il 31 luglio 2026. Chi raggiungerà questa età dopo tale data, oppure è andato in pensione nel corso del 2026, riceverà la quattordicesima con la rata di dicembre, sempre se in possesso degli altri requisiti previsti.
Non tutte le prestazioni pensionistiche danno diritto al beneficio. Restano escluse, tra le altre, le pensioni di invalidità civile, l’assegno sociale, la pensione sociale, l’APE sociale, le isopensioni, le pensioni del Fondo casalinghe e altri trattamenti assistenziali.
Per avere la quattordicesima il reddito è determinante e di conseguenza per verificarne il diritto viene considerato esclusivamente il reddito personale del pensionato e non quello del coniuge. Nel calcolo rientrano la maggior parte dei redditi soggetti o esenti da IRPEF, mentre sono esclusi, ad esempio, l’abitazione principale, il trattamento di fine rapporto, la pensione di guerra, gli assegni familiari e le indennità di accompagnamento.
Per il 2026 sono previste due fasce di reddito: la prima riguarda i pensionati con un reddito complessivo annuo fino a 11.931,08 euro, pari a una volta e mezza il trattamento minimo INPS. La seconda comprende chi percepisce un reddito fino a 15.908,10 euro, cioè due volte il trattamento minimo.
Ma quanto spetta? L’importo della quattordicesima è fisso e dipende dagli anni di contributi versati durante la vita lavorativa.
Per chi ha un reddito fino a 11.931,08 euro annui gli importi sono 437 euro con anzianità contributiva fino a 15 anni per i lavoratori dipendenti o fino a 18 anni per gli autonomi; 546 euro con oltre 15 e fino a 25 anni di contributi (18-28 anni per gli autonomi) e 655 euro con oltre 25 anni di contributi (oltre 28 per gli autonomi).
Per chi invece ha un reddito compreso tra 11.931,08 e 15.908,10 euro gli importi scendono rispettivamente a 336, 420 e 504 euro, sempre in base agli anni di contribuzione.
È inoltre prevista una clausola di salvaguardia: se il reddito supera di poco uno dei limiti previsti, la quattordicesima non viene persa completamente, ma viene ridotta in modo da evitare penalizzazioni eccessive.
L’INPS eroga normalmente la quattordicesima d’ufficio utilizzando i dati reddituali disponibili nei propri archivi. Il pagamento, tuttavia, avviene in via provvisoria: successivamente l’Istituto verifica i redditi effettivi attraverso le dichiarazioni RED e le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Se dai controlli emerge che la somma non era dovuta, oppure era stata corrisposta in misura superiore al dovuto, l’INPS procede al recupero degli importi. Al contrario, in mancanza di dati reddituali aggiornati la prestazione potrebbe non essere erogata.
Ma cosa fare se non arriva? Può accadere che un pensionato avente diritto non riceva la quattordicesima nel mese di luglio. In questo caso è possibile presentare una domanda di ricostituzione reddituale rivolgersi al Nostro ufficio di Patronato l’INAS CISL.
Se la richiesta viene accolta, l’INPS liquida la somma spettante comprensiva degli arretrati, che possono essere riconosciuti fino a un massimo di cinque anni.
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